Dopo 18 mensilità non pagate l’immobile va alla banca

Potrebbe, però, doversi attendere sino a marzo 2017 per assistere all'applicazione concreta della normativa

E’ stato pubblicato sulla G.U. del 20 maggio 2016 il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 che recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva 2014/17/UE – c.d. Mortgage Credit Directive (MCD), in materia di offerta di contratti di credito immobiliare ai consumatori.

E’ previsto che, spiega in una nota il Consiglio Nazionale del Notariato, fermo restando il divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c. (vale a dire l’impossibilità del trasferimento automatico dell’immobile in garanzia a favore delle Banca in caso di inadempimento del consumatore), le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, solo al momento della conclusione del contratto medesimo e non con accordo successivo, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione, il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporti l’estinzione dell’intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito, anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito o l’ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo.

La procedura di restituzione, trasferimento o vendita del bene può iniziare solo dopo il mancato pagamento di almeno diciotto rate mensili (ovviamente se la periodicità di pagamento delle rate fosse diversa, basterebbe l’inadempimento di un numero di rate corrispondente allo stesso periodo di tempo: nove rate bimestrali, sei trimestrali etc.).

Occore precisare che per queste discusse disposizioni l’art. 3 del Decreto prevede un’entrata in vigore differita rispetto al resto del Decreto medesimo, in quanto dovranno essere prima emanate le disposizioni d’attuazione a cura del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), di concerto con il Ministero di Giustizia e sentita la Banca d’Italia, entro 180 giorni dall’1 luglio 2016, e le norme di cui ai commi 3 e 4 entreranno in vigore solo 60 giorni dopo l’emanazione di dette disposizioni. Pertanto potrebbe doversi attendere sino a marzo 2017 per assistere all’applicazione concreta della normativa in parola.